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Tribunale di Pavia - Servizi al cittadino
Ministero della giustizia
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Area penale

CANCELLERIA PENALE GIP/GUP


Permesso di colloquio

Il permesso di colloquio con imputato in stato di custodia cautelare: I permessi di colloquio con imputati in stato di custodia cautelare sono concessi dal giudice che procede (Giudice per le indagini preliminari o Giudice del dibattimento). Se, però, è stata emessa sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono concessi dal Direttore della Struttura Carceraria presso la quale la persona si trova ristretta. (Art. 18 Legge 354/75).


Richiesta copie fotostatiche degli atti

Richiesta copia atti penali ad opera di chi non è parte del processo: Il diritto di estrarre copia degli atti procesuali in materia penale spetta all’imputato, al difensore o alla persona offesa dal reato, ma solo se costituita parte civile. In tutti gli altri casi dovrà essere richiesta l’autorizzazione al Giudice che procede, specificando il motivo della richiesta. (Art. 116 c.p.p.)