Area penale
CANCELLERIA PENALE GIP/GUP
Permesso di colloquio
Il permesso di colloquio con imputato in stato di custodia cautelare: I permessi
di colloquio con imputati in stato di custodia cautelare sono concessi dal
giudice che procede (Giudice per le indagini preliminari o Giudice del dibattimento).
Se, però, è stata emessa sentenza di primo grado i permessi di
colloquio sono concessi dal Direttore della Struttura Carceraria presso la
quale la persona si trova ristretta. (Art. 18 Legge 354/75).
Richiesta copie fotostatiche degli atti
Richiesta copia atti penali ad opera di chi non è parte del processo:
Il diritto di estrarre copia degli atti procesuali in materia penale spetta
all’imputato, al difensore o alla persona offesa dal reato, ma solo se
costituita parte civile. In tutti gli altri casi dovrà essere richiesta
l’autorizzazione al Giudice che procede, specificando il motivo della
richiesta. (Art. 116 c.p.p.)