Giudice di Pace
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Competenze del Giudice di Pace
A partire dal 1° maggio 1995 il Giudice di Pace inizia la sua attività in sostituzione del Giudice Conciliatore il cui ufficio è abolito.
Si differenzia dal giudice conciliatore perché gli è stata attribuita una maggiore competenza in materia civile ed è previsto che dovrà giudicare anche in materia penale, sia pure per fatti lievi e di semplice valutazione.
Il corpo magistrati formato dai Giudici di Pace rappresenta il più numeroso (4.700) e maggiormente diffuso sul territorio nazionale.
Il Giudice di Pace appartiene all'ordine giudiziario così come il magistrato ordinario ma, a differenza di questo, è un magistrato onorario a titolo temporaneo. Rimane infatti in carica quattro anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta per altri quattro anni. Al compimento di 75 anni il Giudice di Pace cessa dalle sue funzioni.
Il Giudice di Pace è tenuto alla osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari ed è soggetto a responsabilità disciplinare. Ha l'obbligo di astenersi dal trattare la causa nei casi previsti dal codice di procedura civile e in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti in causa.
Per la sua qualità di magistrato onorario e non di carriera,il Giudice di Pace non ha un rapporto di impiego con lo Stato.Egli percepisce una indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.
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